Studio Legale Cavallaro & Partners
All’amministratore di condominio che non è in grado di pagare il premio assicurativo per l’edificio condominiale basterà mettere in mora per iscritto i condomini morosi per poter dare il via al recupero crediti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza numero 24920/2017 del 20 ottobre.
In pratica per la Suprema Corte, se le casse condominiali sono vuote, non c’è responsabilità purché i condomini morosi siano stati almeno messi in mora per iscritto. L’attività di recupero crediti può dunque concretizzarsi con la messa in mora. Di conseguenza il decreto ingiuntivo diventa facoltativo. La conclusione è arrivata prendendo in considerazione l’art. 63 disp. att. cc., il quale non prevede un obbligo, ma solo una facoltà di agire in via monitoria contro i condomini morosi (“può ottenere decreto di ingiunzione…”).
Prendendo questo punto di partenza, gli Ermellini hanno sostenuto la scelta del Giudice in Appello di escludere la violazione dell’obbligo di diligenza dell’amministratore, il quale, nel caso di specie, mettendo in mora gli inadempienti si era comunque attivato nella raccolta dei fondi necessari per il pagamento del premio.Nel caso in questione si erano verificati danni derivati da un incendio del tetto condominiale. Per cui, se la compagnia assicurativa non ha indennizzato i danni derivanti da un incendio del tetto condominiale, la responsabilità non può ascriversi all’amministratore.
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SEDE LEGALE : NOCERA INFERIORE, VIA F. DENTICE D’ACCADIA, 31