Studio Legale Cavallaro & Partners
Se il nome dell’avvocato incaricato dall’amministratore di condominio non è lo stesso rispetto a quello della delibera iniziale, il fatto deve essere ratificato dall’assemblea condominiale. La vicenda che ha determinato tale decisione ha avuto origine dopo che un condominio milanese aveva impugnato una sentenza del Tribunalemeneghino proprio su questa questione. In pratica, l’amministratore di condominio aveva promosso autonomamente delle iniziative, tra cui il cambio dell’avvocato, senza la ratifica preliminare dell’assemblea.
In realtà l’amministratore di condominio ha il potere di agire in autonomia, secondo l’art. 1131 del codice civile, e questo per tutelare, ad esempio, diritti relativi al recupero crediti verso condomini in debito o anche persone, risarcimenti, azioni su parti dell’edificio e così via. L’amministratore di condominio può, altresì, partecipare tranquillamente alle sedute di mediazione, secondo l’art. 71 quater disp.att. che, si ricorderà, comprende tra le materie obbligatorie proprio le questioni condominiali (D.L. 69/13).
Quando però c’è legittimazione passiva, l’amministratore di condominio può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, e perciò può resistere in giudizio, senza necessità di ottenere apposita delibera assembleare. Una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 18332/2010) ha chiarito sul punto che, sebbene l’amministratore possa costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione dell’assemblea, egli deve in ogni caso ottenere da quest’ultima la necessaria ratifica del suo operato, per evitare una pronuncia di inammissibilità riguardo al suo atto di costituzione o alla sua impugnazione. Insomma, in questi casi, sarà sempre e comunque l’assemblea che dovrà deliberare.
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SEDE LEGALE : NOCERA INFERIORE, VIA F. DENTICE D’ACCADIA, 31